Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione di G__________ nell’esecuzione n. __________1 promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra, consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento complementare fondato sull’art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione giusta l’art. 126 CPC dell’azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all’esito dell’azione di disconoscimento di debito avviata da G__________ (sopra, consid.