ad art. 126). 4. La reclamante obietta che la sospensione di un procedimento deve rimanere l’ultima ratio, e che la sospensione confermata con decisione 2 dicembre 2019 non è compatibile con il principio di celerità per il semplice fatto che quella pronunciata nel 2013 durava oramai già da ben sei anni (reclamo, n. 11). Così proposta l’argomentazione risulta però riduttiva e generica. La durata adeguata di un procedimento non può essere misurata in modo astratto e nemmeno ridotta in termini meramente numerici. Essa va per contro rapportata alle circostanze particolari di ogni singolo caso concreto.