Considerando in diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione 2 dicembre 2019 è pervenuta l’indomani alla reclamante (estratto tracciamento invii). Rimesso alla posta il giorno 13 dicembre 2019, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.