CO 1 ha quindi chiesto di sospendere giusta l’art. 126 CPC l’azione revocatoria poiché, a dipendenza dell’esito dei procedimenti penali ed esecutivi, poteva anche diventare priva d’oggetto. Con decisione 16 gennaio 2013 il Pretore ha sospeso la causa fino a crescita in giudicato della decisione di confisca penale rispettivamente della procedura di pignoramento complementare dei beni oggetto di causa. F. Il 5 aprile 2017, su istanza di CO 1 il Pretore ha ordinato il sequestro di diversi beni (azioni, crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro) asseritamente di proprietà di RE 1. CO 1 ha promosso nei confronti di G__________ l’esecuzione n. __________1 per l’importo di fr. 1'900'848.