LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 gennaio 2013 da | | CO 1 | | | contro | | | RE 1 | || | | | | | e ora sul reclamo 13 dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di riattivazione della procedura; ritenuto in fatto: A. In data 8 luglio 2004, innanzi al notaio avv. __________, RE 1 e il marito G__________ hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo con effetto dal 1° gennaio 2004 il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.