{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-102_2020-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130669&nX40_KEY=4921639&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a230c1925a2d210ab0c595440b04306e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. 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Inoltre, come illustrato sopra, il contesto in cui s’inserisce l’azione di disconoscimento di debito è assimilabile a quello esistente prima dell’annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato appunto la sospensione dell’azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La censura va quindi respinta.\n7. La reclamante soggiunge ancora che il suo interesse a vedere la fine dell’azione revocatoria avviata contro di lei nel 2013 è prevalente rispetto a quello di CO 1 di ottenere una nuova sospensione della pratica (rispettivamente una mancata riattivazione della stessa) nell’attesa dell’esito di procedure pendenti tra quest’ultima e suo marito G__________. CO 1 era senz’altro libera di intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione, ciò considerato il carattere pregiudiziale dell’azione di disconoscimento del debito.\n8. Gioverà qui ancora rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.\n8.1 L’art. 193 CC tutela il creditore titolare di una pretesa sorta prima dell’atto revocabile giusta gli art. 285 segg. LEF (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 21 ad art. 285) e, nell’esecuzione promossa contro il coniuge debitore, consente a quel creditore di pignorare e realizzare, rispettivamente far rientrare nella massa fallimentare i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.2.b, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.). Se il creditore può far valere una pretesa fondata sull’art. 193 CC, l’azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a; Hausheer/Aebi-Müller, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., 2018, n. 20 ad art. 193; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effetts du mariage, 3a ed., Berna 2017, n. 859c; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, Neuere Rechtsprechung zur insolvenzrechtlichen Anfechtung - Ein Spaziergang durch den paulianischen Rosengarten des Bundesgerichts, in: BlSchK 2009 pag. 213, 235; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.1, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.), sicché le eventuali contestazioni del coniuge proprietario dei beni andranno risolte nell’ambito della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF e 242 LEF; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 21 ad art. 193).\n8.2 Anche se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni diverse, sono in concorrenza, l’applicabilità dell’art. 193 CC ha da essere esaminata prima rispetto a quella dell’azione revocatoria: la protezione dell’art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg. LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l’azione revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, op. cit., pag. 236). Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile 2017 e del 24 agosto 2017 (consid. F, G) CO 1 si avvale proprio dell’art. 193 CC, sarebbe quindi ancora da esaminare se l’azione revocatoria sia da riattivare, oppure se la questione non sia piuttosto da risolvere nell’ambito delle procedure di sequestro.\n9. La reclamante invoca infine, a motivo dei tanti anni oramai trascorsi, il divieto di ritardata giustizia e quindi la violazione dell’art. 29 Cost.. L’argomento tuttavia non si pone in questi termini. La causa di revocazione è stata sospesa con decisione 16 gennaio 2013. E con il gravame in esame, proposto giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto negli incombenti di sua competenza."}