{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-102_2020-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130669&nX40_KEY=4921639&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a230c1925a2d210ab0c595440b04306e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. 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In proposito, la giurisprudenza considera in particolare fattori quali il significato della procedura per le persone che vi sono implicate, la complessità del caso (tipo di procedura, estensione e complessità dell’oggetto litigioso e delle questioni giuridiche) e il comportamento processuale delle persone coinvolte nella procedura e dell’autorità che lo tratta (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 126). Sicché, in quanto limitata ad un mero calcolo matematico, la censura va respinta.\n5. Contesta poi la reclamante che i sequestri esecutivi ottenuti da CO 1 nel 2017 - riguardanti anche, sulla scorta dell’art. 193 CC, beni oggetto della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 - insieme all’azione di disconoscimento di debito avviata da suo marito G__________ in esito alla procedura di convalida di quegli stessi provvedimenti, possano giustificare il mantenimento della sospensione dell’azione revocatoria. A torto.\n5.1. Per il Pretore, l’esistenza del debito in sé e l’esito delle procedure esecutive condizionano direttamente i presupposti dell’azione revocatoria; in particolare determinano la legittimazione attiva di CO 1 e l’esistenza di un pregiudizio in capo alla medesima. Egli non ritiene quindi opportuno, posta la complessità e l’onerosità dell’azione revocatoria, procedere parallelamente con le due cause, neppure potendo garantire una più celere risoluzione della lite in essere tra CO 1 e RE 1. Nella sostanza questa sua conclusione regge alla critica della reclamante.\n5.2 È pacifico che nel contesto dell’esecuzione n. __________4 promossa da CO 1 il relativo verbale di pignoramento 4 ottobre 2010 è stato riconosciuto quale attestato provvisorio di carenza di beni in data 23 agosto 2012 (sopra, consid. B). Nell’ambito di questa stessa esecuzione CO 1 si è quindi mossa su due livelli. Da una parte, avvalendosi della protezione offerta dall’art. 193 CC, il 4 dicembre 2012 essa ha postulato il pignoramento complementare di beni trasferiti ad RE 1 in virtù della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 (sopra, consid. C; act. II doc. 1; doc. 5 pag. 3). Con decisione 30 gennaio 2013 il relativo avviso di pignoramento è stato tuttavia annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello - quale autorità di vigilanza - in quanto la vertenza penale era ancora aperta e conseguentemente la realizzazione dei beni già pignorati non era ancora diventata impossibile (sopra, consid. C; doc. 5 pag. 5). Sull’altro fronte, sempre in relazione alla convenzione matrimoniale del 2004, il 30 agosto 2012 CO 1 ha avviato la procedura di conciliazione per essere autorizzata ad introdurre l’azione revocatoria giusta agli art. 285 segg. LEF, poi inoltrata il 14 gennaio 2013 (sopra, consid. D) e da subito sospesa (sopra, consid. E). Tale azione revocatoria era quindi restata sospesa in attesa di una definizione della questione relativa alla confisca penale dei beni di spettanza della reclamante - situazione che aveva appunto condizionato la decisione 30 gennaio 2013 - giunta solo il 27 luglio 2017 e sfociata in una decisione di dissequestro dei beni di RE 1 (sopra, consid. H).\n5.3 Nel frattempo, nondimeno, CO 1 si è nuovamente avvalsa della protezione offerta dall’art. 193 CC chiedendo il sequestro di beni oggetto della convenzione matrimoniale 2004 (sopra, consid. F e G), provvedimenti che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha confermato il 25 marzo 2019 respingendo i relativi gravami presentati dalla qui reclamante (doc. V e in particolare con riferimento a pag. 13 segg. consid. 10). Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione di G__________ nell’esecuzione n. __________1 promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra, consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento complementare fondato sull’art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione giusta l’art. 126 CPC dell’azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all’esito dell’azione di disconoscimento di debito avviata da G__________ (sopra, consid. I), nelle particolari e specifiche circostanze del caso concreto non si può rimproverare al primo giudice un eccesso del proprio potere d’apprezzamento per aver ritenuto che l’esito dell’azione di disconoscimento di debito è pregiudiziale rispetto all’azione revocatoria, e che ciò giustifica la sospensione della causa di revocazione. Di qui la reiezione del reclamo."}