{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-102_2020-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130669&nX40_KEY=4921639&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a230c1925a2d210ab0c595440b04306e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. 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Nell’eventualità di una riattivazione della causa CO 1 ha chiesto che l’importo massimo della cauzione sia di fr. 57'000.–, a fronte di un valore di causa massimo di fr. 1'900'848.–.\nI rispettivi punti di vista son stati ribaditi in sede di replica spontanea 7 novembre 2019, duplica spontanea 13 novembre 2019 e osservazioni 18 novembre 2019.\nM. Con decisione 2 dicembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di riattivazione e confermato la sospensione della causa di revocazione. Egli ha inoltre sospeso il termine assegnato a CO 1 per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali.\nN. Con reclamo 13 dicembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione di cui chiede la riforma nel senso che, in accoglimento della sua istanza 25 settembre 2019, l’azione revocatoria sia riattivata e con essa il decorso del termine per il pagamento dell’anticipo spese insieme all’esame dell’istanza di cauzione per spese ripetibili da evadere con separata decisione.\nCon osservazioni 30 giugno 2020 CO 1 si è opposta al gravame.\nRE 1 ha confermato le sue domande con replica spontanea 9 luglio 2020.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nLa decisione 2 dicembre 2019 è pervenuta l’indomani alla reclamante (estratto tracciamento invii). Rimesso alla posta il giorno 13 dicembre 2019, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il Pretore, rilevato che erano state emesse sia la sentenza di confisca penale sia quella della CEF in merito al pignoramento complementare dei beni oggetto di causa, ha dato atto che erano venuti meno i motivi sui quali era stata fondata la sospensione dell’azione revocatoria. Egli ha nondimeno rilevato che i beni attribuiti a RE 1 con la convenzione matrimoniale del 2004 erano stati nel frattempo oggetto di due nuovi sequestri, confermati in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti. Nell’ambito della procedura d’esecuzione a convalida degli stessi, promossa da CO 1 - causa di cui il medesimo Pretore è stato chiamato a occuparsi - G__________ ha chiesto il disconoscimento del suo debito di fr. 1'900'848.–, ciò che osta al pignoramento definitivo di quei beni. Poiché l’esistenza di tale debito e l’esito della procedura esecutiva sono rilevanti per i presupposti dell’azione revocatoria, in primis la legittimazione attiva di CO 1 e il pregiudizio da lei patito, vista la complessità e l’onerosità della causa il Pretore non ha ritenuto opportuno procedere in parallelo con le due procedure, considerato che ciò neppure sarebbe suscettibile di garantire una più celere risoluzione della controversia che opponeva CO 1 ad RE 1.\n2.2 Dal canto suo la reclamante lamenta la violazione dell’art. 126 CPC e, in tal contesto, delle garanzie procedurali generali in applicazione dell’art. 29 Cost., segnatamente del principio di celerità.\n3. Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126)."}