{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-102_2020-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130669&nX40_KEY=4921639&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a230c1925a2d210ab0c595440b04306e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:54:30", "Checksum": "0975add47a58de3da669bedf783be8f2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102\nRegesto:\nSospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Lardelli e Olgiati |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.9 (azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 gennaio 2013 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 13 dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di riattivazione della procedura;\nritenuto\nin fatto: A. In data 8 luglio 2004, innanzi al notaio avv. __________, RE 1 e il marito G__________ hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo con effetto dal 1° gennaio 2004 il regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Ad RE 1 sono stati attribuiti beni mobili ed immobili e altresì riconosciuti, a titolo di conguaglio, dei crediti verso il marito.\nB. Con precetto esecutivo n. __________4 del 27 marzo 2009, fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano (di seguito: UE), CO 1 ha escusso G__________ per l’importo di fr. 1'900'848.– indicando quale titolo “riconoscimento di debito” datato 14 giugno 2004. Il pignoramento dei beni del debitore è stato eseguito il 1° settembre 2010. Sui questi beni pignorati gravava comunque già un sequestro penale emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a carico di G__________.\nIl 4 ottobre 2010 l’UE ha comunicato alle parti la partecipazione a quello stesso pignoramento - giusta l’art. 110 LEF - di RE 1, che nel frattempo aveva domandato il proseguimento nell’esecuzione n. __________6 da lei promossa nei confronti del marito per l’importo di fr. 1'647'931.20 oltre interessi, e ha notificato loro il relativo verbale di pignoramento che, il 23 agosto 2012, è poi stato dichiarato quale attestato provvisorio di carenza beni.\nC. Il 4 dicembre 2012 PI 1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e crediti che il debitore aveva trasferito alla moglie nell’ambito della precitata convenzione matrimoniale (sopra, consid. A). Con avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e susseguente scritto del 12 dicembre 2012 l’ufficio ha fissato per il 14 dicembre 2012 il completamento del pignoramento. Con decisione 30 gennaio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale autorità di vigilanza - adita da G__________ - ha annullato l’avviso di pignoramento complementare perché non ne erano date le condizioni esatte dalla LEF, e meglio perché la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non era ancora divenuta impossibile.\nD. Con petizione 14 gennaio 2013 CO 1., invocati gli art. 285 segg. LEF ha chiesto di revocare la citata convenzione matrimoniale di separazione dei beni e di condannare RE 1 a restituire al marito G__________ i beni mobili e immobili che le erano stati attribuiti, inclusi annullamento e/o estinzione di crediti e conguagli, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre interessi e ad integrazione del pignoramento già ottenuto da CO 1 in esito all’esecuzione n. __________4.\nE. Con separata istanza del medesimo giorno CO 1 ha indicato al Pretore che i beni oggetto della procedura di revocazione erano parimenti oggetto di confisca nel procedimento penale pendente a carico di G__________ oltre che del pignoramento complementare a cura dell’UE nell’esecuzione n. __________4. CO 1 ha quindi chiesto di sospendere giusta l’art. 126 CPC l’azione revocatoria poiché, a dipendenza dell’esito dei procedimenti penali ed esecutivi, poteva anche diventare priva d’oggetto.\nCon decisione 16 gennaio 2013 il Pretore ha sospeso la causa fino a crescita in giudicato della decisione di confisca penale rispettivamente della procedura di pignoramento complementare dei beni oggetto di causa.\nF. Il 5 aprile 2017, su istanza di CO 1 il Pretore ha ordinato il sequestro di diversi beni (azioni, crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro) asseritamente di proprietà di RE 1. CO 1 ha promosso nei confronti di G__________ l’esecuzione n. __________1 per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, fondata sul “riconoscimento di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010.\nL’opposizione interposta da G__________ a questo precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore con decisione 30 agosto 2018. Il reclamo dell’escusso è stato respinto il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.\nG. Il 24 agosto 2017 CO 1 ha ottenuto un ulteriore sequestro di beni (azioni, arredo domestico, rendita e crediti) asseritamente di proprietà di RE 1 e fino a concorrenza dell’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, sempre fondato sul “riconoscimento di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010.\nH. Intanto con decisione 27 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale ha pronunciato il dissequestro di beni (azioni e fondo) appartenenti ad RE 1 mancando i presupposti stabiliti dagli art. 70 seg. CP.\nI. Con petizione 24 settembre 2018 G__________ ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione n. __________1 (sopra, consid. F). La relativa causa è tutt’ora pendente, segnatamente oggetto di reclamo presso questa Camera in relazione ad un ordine di prestazione di una cauzione per spese ripetibili posta a carico di G__________ (inc. n. 13.2019.99)."}