b cifra 2 e 3 LOG). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza, la decisione 8 luglio 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. n. SE.2018.82) è annullata. §. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 500.–. 3. Notificazione: | | – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.