, n. 23 ad art. 122 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–, dispendio di tempo senz’altro sufficiente per proporre l’unico argomento pertinente sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa motivazione della decisione. 8. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).