Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 7. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. Richiamato il principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 con riferimenti