bbis CPC la procedura di conciliazione non ha luogo nelle cause di mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC), eccezione entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel contesto della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”: in sostanza l’idea è quella di soprassedere all’avvio di una formale procedura di conciliazione laddove l’ARP ha già assolto ai compiti dell’autorità di conciliazione, riservata la possibilità per il giudice di conciliare le parti in ogni momento (art. 124 cpv. 3 CPC) (Bohnet, in: