La decisione impugnata richiama peraltro la decisione 31 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che, espressamente, statuiva sulla domanda di gratuito patrocinio 10 dicembre 2018 presentata contestualmente alla petizione di medesima data (sopra, consid. C). Se non che, anche l’istanza di conciliazione 18 luglio 2018 era accompagnata da una richiesta di gratuito patrocinio (sopra, consid. B). Certo, la decisione di tassazione 8 luglio 2019 ha riconosciuto onorario e spese “dal 01.01.2018”, inducendo a ritenere che il primo giudice abbia implicitamente evaso anche l’istanza di gratuito patrocinio 18 luglio 2018.