Conformemente alla evocata prassi, se ne deve così dedurre che il Pretore aggiunto è venuto meno al suo obbligo di motivazione. E tale omissione ben configura un’errata applicazione del diritto. Di modo che, su questo punto il reclamo è fondato e va accolto. 4. La decisione impugnata richiama peraltro la decisione 31 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che, espressamente, statuiva sulla domanda di gratuito patrocinio 10 dicembre 2018 presentata contestualmente alla petizione di medesima data (sopra, consid.