Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)” (ICCA, sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla luce di quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, la competenza della ICCA sarebbe in realtà pacificamente data.