11.2019.139 del 4 dicembre 2019), la decisione di trasmissione è in contrasto con quanto stabilito dalla medesima Camera con sentenza 2 settembre 2015, dove ha rilevato che “la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio.