{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-100_2020-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130655&nX40_KEY=4710993&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66a4b868eb07b27a669f0d4222e89ce7"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2019.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.05.2020 13.2019.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Laddove intende scostarsi da un conteggio particolareggiato, il giudice deve motivare la sua decisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:18:06", "Checksum": "45923fdf7cc9cb94584f6af3ee96b536", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.05.2020 13.2019.100\nRegesto:\nTassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Laddove intende scostarsi da un conteggio particolareggiato, il giudice deve motivare la sua decisione\n\n\n7. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. Richiamato il principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–, dispendio di tempo senz’altro sufficiente per proporre l’unico argomento pertinente sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa motivazione della decisione.\n8. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza, la decisione 8 luglio 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. n. SE.2018.82) è annullata.\n§. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.\n3. Notificazione:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore di causa è di fr. 6'130.70, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}