{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-100_2020-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130655&nX40_KEY=4921645&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66a4b868eb07b27a669f0d4222e89ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.05.2020 13.2019.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. 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Se non che, la nota professionale 24 giugno 2019 espone il dettaglio delle singole prestazioni, e per ciascuna di esse le relative specifiche (data, causale, dispendio di tempo e costo), che la reclamante pretende di avere svolto nell’interesse del suo assistito tra il 14 febbraio 2018 e il 21 giugno 2019. Di modo che, per quanto si è appena detto (sopra, consid. 3 e 3.1), il Pretore aggiunto doveva quantomeno spiegare in che misura e quali di tutte quelle attività non erano congrue e necessarie e, di conseguenza, ne imponevano lo stralcio. Conformemente alla evocata prassi, se ne deve così dedurre che il Pretore aggiunto è venuto meno al suo obbligo di motivazione. E tale omissione ben configura un’errata applicazione del diritto. Di modo che, su questo punto il reclamo è fondato e va accolto.\n4. La decisione impugnata richiama peraltro la decisione 31 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che, espressamente, statuiva sulla domanda di gratuito patrocinio 10 dicembre 2018 presentata contestualmente alla petizione di medesima data (sopra, consid. C). Se non che, anche l’istanza di conciliazione 18 luglio 2018 era accompagnata da una richiesta di gratuito patrocinio (sopra, consid. B). Certo, la decisione di tassazione 8 luglio 2019 ha riconosciuto onorario e spese “dal 01.01.2018”, inducendo a ritenere che il primo giudice abbia implicitamente evaso anche l’istanza di gratuito patrocinio 18 luglio 2018. Nondimeno, una precisazione si giustifica anche da questo punto di vista.\n5. Con particolare riferimento alle prestazioni svolte in procedura di conciliazione giova ancora rilevare quanto segue.\n5.1 Giusta l’art. 198 lett. bbis CPC la procedura di conciliazione non ha luogo nelle cause di mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC), eccezione entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel contesto della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”: in sostanza l’idea è quella di soprassedere all’avvio di una formale procedura di conciliazione laddove l’ARP ha già assolto ai compiti dell’autorità di conciliazione, riservata la possibilità per il giudice di conciliare le parti in ogni momento (art. 124 cpv. 3 CPC) (Bohnet, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 9a ad art. 198; Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17a ad art. 197/198). Questo non vale però se la mancata intesa constatata dall’ARP data di oltre sei mesi (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.3.3 con riferimenti; Meier/Häberli, Übersicht zur Rechtsprechung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (September bis Dezember 2019 / Résumé de jurisprudence filiation et protection de l’adulte (septembre à décembre 2019), in: ZKE/RMA 2020 pag. 61, 80, e pag. 24, 44).\n5.2 Ora, nel caso in esame, con istanza 25 ottobre 2017 la madre di PI 1 si è rivolta all’ARP affinché il contributo di mantenimento per il figlio fosse aumentato, pretesa a cui PI 2 si è opposto (doc. E; sopra, consid. A). E alla relativa udienza del 5 dicembre 2017 l’ARP ha poi constatato la mancata intesa fra le parti, che ha invitato a rivolgersi alla Pretura (doc. F; sopra, consid. A). A ben vedere quindi non si poteva prescindere dall’inoltro dell’istanza di conciliazione 18 luglio 2018, introdotta a distanza di oltre sette mesi. Tale pare del resto aver considerato il Pretore aggiunto che infine ha rilasciato l’autorizzazione ad agire (doc. U; sopra, consid. B). Sicché, di primo acchito, uno stralcio sommario e complessivo di tutte le prestazioni ad essa riconducibili e conteggiate dal 14 febbraio 2018 non si giustificherebbe nemmeno. Pertanto, a maggior ragione una spiegazione del Pretore aggiunto risulta indispensabile.\n6. Ne consegue che, in mancanza di sufficiente motivazione non vi è modo per questa Camera di stabilire se la decurtazione apportata dal Pretore aggiunto alla richiesta di remunerazione della reclamante regge alle censure di quest’ultima. Segnatamente se questa rientra nel potere di apprezzamento di cui egli gode (sentenza del TF 5A_1002/2018 8 agosto 2019 consid. 1) e su cui l’istanza superiore interviene con riserbo. Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi."}