{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-100_2020-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130655&nX40_KEY=4921645&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66a4b868eb07b27a669f0d4222e89ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.05.2020 13.2019.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. 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A prescindere dal fatto che essa non ha la facoltà di attribuire competenze ad altri collegi (così ICCA, sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019), la decisione di trasmissione è in contrasto con quanto stabilito dalla medesima Camera con sentenza 2 settembre 2015, dove ha rilevato che “la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)” (ICCA, sentenza inc. 11.2015.61 del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla luce di quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, la competenza della ICCA sarebbe in realtà pacificamente data.\nCiò premesso, per una questione di economia di giudizio e onde evitare un conflitto di competenza negativo, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.3 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).\n1.4 In concreto la decisione, notificata il 9 luglio 2019, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani. Il reclamo, spedito venerdì 19 luglio 2019 è pertanto tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il Pretore aggiunto, richiamata la decisione 31 maggio 2019 di ammissione al gratuito patrocinio, ha ritenuto ammissibile un dispendio massimo di 15 ore lavorative alla tariffa oraria di fr. 180.–. Ha inoltre riconosciuto spese fino a concorrenza del 10% dell’onorario e l’IVA al 7.7%.\n2.2 La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere ridotto il dispendio orario esposto nella sua nota professionale 24 giugno 2019 senza fornire una motivazione al riguardo, e meglio senza indicare quali prestazioni non sarebbero state necessarie e per quale motivo. Dipoi la reclamante rileva la necessità e la pertinenza delle singole prestazioni in rapporto al mandato svolto, terminato con l’omologazione di un accordo senza ulteriore aggravio di spese di causa.\n3. Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).\n3.1 Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74)."}