{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2020-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2019-100_2020-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130655&nX40_KEY=4921645&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66a4b868eb07b27a669f0d4222e89ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2019.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.05.2020 13.2019.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. 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SE.2018.82 (azione modifica di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 dicembre 2018 da\n|\n|\nPI 1 rappr. da RA 1 patrocinato dall’ RE 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nPI 2 patrocinato dall’ PA 2 |\ne ora sul reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 8 luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 24 giugno 2019;\nritenuto\nin fatto: A. Dalla relazione tra RA 1 (1979) e PI 2 (1985) è nato PI 1 (18 novembre 2013). I genitori hanno sottoscritto una convenzione con cui PI 2 si è impegnato a versare un contributo alimentare per E___ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1'000.– mensili fino alla maggior età o “al termine di un’adeguata formazione”, assegni familiari non compresi. La convenzione è stata approvata il 9 dicembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________.\nIl 25 ottobre 2017 RA 1 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________ (di seguito: ARP), di adeguare ai criteri validi del nuovo diritto i contributi di mantenimento versati a favore del figlio - incluso il contributo di accudimento - e la convocazione ad un’udienza di discussione. Il 15 novembre 2017 PI 2 vi si è opposto, postulando finanche una riduzione di quelli già dovuti. L’ARP, constatato il mancato raggiungimento di un accordo, ha rinviato le parti alla Pretura.\nB. Con istanza di conciliazione 18 luglio 2018 PI 1 ha convenuto PI 2 innanzi alla Pretura del distretto di Bellinzona chiedendo la modifica dei contributi di mantenimento a suo favore e la partecipazione alle sue spese straordinarie. L’istante ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. RE 1. L’autorizzazione ad agire è stata rilasciata l’11 settembre 2018.\nC. Con petizione 10 dicembre 2018 diretta nei confronti di PI 2, PI 1 ha chiesto l’aumento dei contributi alimentari versati a suo favore, una partecipazione alle spese straordinarie, e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. RE 1. Con osservazioni 31 gennaio 2019 PI 2 ha chiesto di ridurre i contributi attualmente a suo carico.\nIn esito all’udienza 2 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha omologato un accordo di modifica della convenzione in essere fra le parti, nel senso di fissare in fr. 950.– (assegni familiari esclusi) il contributo alimentare dovuto al figlio fino alla maggior età o al termine di un’adeguata formazione, precisando poi la ripartizione di eventuali spese straordinarie future. La causa è stata stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.\nD. Con decisione 31 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RE 1, ritenuta la sua partecipazione ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna.\nE. Il 24 giugno 2019 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione complessiva di fr. 6'130.70, comprensiva di fr. 5'232.60 di onorario, fr. 459.80 di spese e fr. 438.30 di IVA, per prestazioni legali svolte tra il 14 febbraio 2018 e il 21 giugno 2019.\nF. Con decisione 8 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo una retribuzione di fr. 3'198.70, di cui fr. 2'700.– di onorario dal 01.01.2018, fr. 270.– di spese dal 01.01.2018 e fr. 228.70 di IVA.\nG. Con reclamo 19 luglio 2019 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'130.70, e meglio fr. 5'232.60 di onorario dal 02.2018, fr. 459.80 di spese dal 02.2018 e fr. 438.30 di IVA. La legale ha inoltre protestato tasse e spese, e fr. 645.– almeno oltre IVA a titolo di ripetibili.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).\n1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319])."}