100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-); che, manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2018 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente all’atto 4 dicembre 2018 alla controparte): | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.