che il reclamo non contiene domande di giudizio, limitandosi alle affermazioni “ Ich Akzeptiere Ihr Urteil nicht. Ich Akzeptiere Ihr Schreiben nicht. Ich lasse mich nicht Bevormunden. Und ich kann immer noch kein Italienisch. Ihr Schreiben wird retourniert”; che anche per questo motivo il gravame, non sufficientemente motivato e mancante di precise domande di giudizio, è inammissibile; che le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante e vanno stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv.