che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. 3.