che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia; che il reclamo non è stato notificato alla controparte; considerato in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.