{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2019-01-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2018-79_2019-01-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=129003&nX40_KEY=4711010&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfc443930dbb8ec1631c4da67209bc03"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2018.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.01.2019 13.2018.79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. 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OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da\ne ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018;\nritenuto\nin fatto: che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato;\nche con risposta 20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;\nche in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;\nche, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta;\nche con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola;\nche con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;\nche il reclamo non è stato notificato alla controparte;\nconsiderato\nin diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;\nche il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;\nche, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;\nche, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;\nche il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);\nche le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF."}