che nel caso di cui trattasi, l’atteggiamento tenuto da RE 1nell’intera vicenda depone comunque a favore del provvedimento impugnato, ciò non da ultimo considerato il contenuto dei suoi scritti alla Pretura dai quali emerge anche una scarsa padronanza della lingua italiana, suscettibile di pregiudicare in modo rilevante la sua posizione processuale; che, stante le particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 3 novembre 2018 di RE 1 è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3.