che, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame è inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata; che a titolo abbondanziale, si rileva che nella valutazione della capacità di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;