Trezzini, CPC comm., 2011, art. 319 pag. 1407); che, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; che, per quanto concerne il rischio di un pregiudizio, lo stesso neppure appare manifesto, considerato che la nomina di un legale è avvenuta nell’interesse dello stesso reclamante;