RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c); che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); che le spese processuali sono a carico della parte soccombente (art. 106 CPC), nel caso concreto del reclamante; per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 24 ottobre 2018 di RE 1è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 ottobre 2018 alla controparte): | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.