100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre 2018 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 15 ottobre 2018 alla controparte): | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.