che, abbondanzialmente, nella misura in cui il reclamante si duole della mancata ammissione dei quesiti 7, 8 e 12 - con i quali egli solleva la questione della tempestività della notifica dei difetti - gioverà rilevare come il reclamo sia infondato; che, in effetti, la questione è stata oggetto di una decisione incidentale con cui la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accertato la tempestività della notifica stessa (art. 237 cpv. 1 CPC);