Per quanto non già resa priva d'oggetto dall'ordinanza 28 settembre 2017 (sopra, consid. G), la richiesta di effetto sospensivo sarebbe stata respinta, a fronte dell'inammissibilità del reclamo. 9. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante.