Non è quindi dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di transenna si rileva che, preso atto del presente reclamo, con decisione 1° febbraio 2018 il Pretore ha riconosciuto la qualità di parte a RE 1 anche nell'incarto OA.2004.108 (sopra, consid. H). In difetto del presupposto del pregiudizio, il reclamo è inammissibile. Sulla questione dell'estromissione il gravame sarebbe comunque inammissibile già in mancanza di una decisione impugnabile. Considerata poi la decisione del Pretore del 1° febbraio 2018, il reclamo su questo punto diventa pure privo d'oggetto.