Alla luce di queste circostanze, la conclusione della reclamante di essere stata esclusa dal procedimento appare a dir poco affrettata, non da ultimo considerato che non v'è alcuna decisione con la quale il Pretore l'ha estromessa dallo stesso. Così stando le cose, la reclamante avrebbe dovuto anzitutto rivolgersi al Pretore per chiarire la situazione prima di impugnare l'ordinanza che su tale fatto è silente e non si è neppure espressa. Non è quindi dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.