2 CPC sia suscettibile di far venir meno la sua qualità di parte in quelle medesime procedure. Neppure risulta che il passaggio dell'incarto da un'autorità all'altra ne modifichi in qualche modo gli estremi, segnatamente per quanto concerne le parti in causa. Vero è che nel rubrum della decisione dove è stato fissato “alle parti” un termine “… per formulare le proprie domande di giudizio riferite alle questioni delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale”, il nome della reclamante non compare.