1 CPC stabilisce nondimeno che ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”, ovvero il 1° gennaio 2017, si applica il nuovo diritto. Le nuove disposizioni procedurali sono così immediatamente applicabili a tutti i procedimenti in corso che concernono questioni riguardanti i figli, ai quali l'art. 404 cpv. 1 CPC non è quindi applicabile (RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: