{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-95_2018-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125256&nX40_KEY=4921640&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9e8ec5121984957e192a26de8e9bc7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.04.2018 13.2017.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mantenimento del figlio. 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Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente.\nL'art. 407b cpv. 1 CPC stabilisce nondimeno che ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”, ovvero il 1° gennaio 2017, si applica il nuovo diritto. Le nuove disposizioni procedurali sono così immediatamente applicabili a tutti i procedimenti in corso che concernono questioni riguardanti i figli, ai quali l'art. 404 cpv. 1 CPC non è quindi applicabile (RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Di conseguenza al presente reclamo sono da applicare le nuove disposizioni.\n2. L'art. 304 cpv. 2 CPC - la trasposizione nella procedura federale degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda frase CC - stabilisce che, pendente un'azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta oramai a questi determinarsi sull'autorità parentale e su ogni altro punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono appunto state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori: ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al tribunale in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85).\n3. L'ordinanza 11 settembre 2017, con la quale il Pretore ha disposto l'estensione della propria competenza alla disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________, è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.\nLa decisione impugnata, notificata l'11 settembre 2017, è pervenuta alla reclamante il 18 settembre 2017 (cfr. copia busta d'invio ed estratto tracciamento degli invii). Sicché, giunto alla cancelleria del Tribunale d'appello il 28 settembre 2017, il gravame rispetta il termine d'impugnazione di 10 giorni ed è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n4. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché il CPC non prevede esplicitamente la possibilità di reclamo contro le decisioni come quella in esame, la reclamante doveva rendere verosimile l'esistenza di siffatto pregiudizio.\n4.1 La reclamante argomenta che la decisione impugnata ha in sostanza i medesimi effetti della decisione di rimessione di causa dell'art. 127 CPC, contro la quale è esplicitamente prevista la possibilità di reclamo (art. 127 cpv. 2 CPC). Sostiene quindi che si dovrebbe applicare per analogia l'art. 127 cpv. 2 CPC anche alle decisioni come quella di cui trattasi, con la conseguenza che l'ammissibilità del reclamo è data a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile.\nIn proposito va rilevato che per procedere all'applicazione per analogia dell'art. 127 CPC al caso in esame è necessario che vi sia una lacuna nel CPC. Con la novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2017, relativa agli art. 298b e 298d CC, è stato adattato anche il codice di procedura, con l'introduzione del secondo capoverso dell'art. 304 CPC. Il legislatore non ha tuttavia previsto alcun rimedio di diritto. Non s'intravvedono motivi per ritenere che si sia trattato di una svista o di un'omissione involontaria, o ancora che il legislatore abbia voluto ammettere il reclamo anche in assenza di un pregiudizio, e che, di conseguenza, via sia una lacuna da colmare. Non v'è quindi spazio per un'applicazione per analogia dell'art. 127 CPC."}