{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-95_2018-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125256&nX40_KEY=4921640&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b9e8ec5121984957e192a26de8e9bc7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.04.2018 13.2017.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mantenimento del figlio. 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Reclamo e rischio di pregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2004.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 12 ottobre 2004 da\n|\n|\nA__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncausa nella quale il Pretore, il 1° febbraio 2018, ha formalmente iscritto a ruolo di parte attrice anche la madre\n|\n|\nRE 1 patrocinata dagli avv. PA 1 |\ne ora sul reclamo 27 settembre 2017 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2017 con cui il Pretore ha esteso a sé la competenza per la disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________;\nritenuto\nin fatto: A. Il 9 aprile 2003 RE 1 ha dato alla luce il figlio A__________. Il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale __________ (ora: Autorità regionale di protezione __________ [ARP __________]), __________, ha istituito una curatela a favore del minore per accertare il suo rapporto di filiazione con il padre CO 1 e salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni personali.\nB. Alcune controversie sono state al centro di numerose procedure e decisioni trattate dall'autorità tutoria, che in parte sono state oggetto d'impugnazione sino al Tribunale federale.\nC. Il 12 ottobre 2004 A__________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud per accertare la paternità di CO 1 e obbligare questi - già in via cautelare - a provvedere al suo mantenimento. Con risposta 17 febbraio 2005 il convenuto ha chiesto la perizia sul DNA, proposto un contributo di mantenimento pro futuro di fr. 100.– e postulato la fissazione di un diritto di visita. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno riproposto le rispettive domande.\nIl 21 ottobre 2005, in via cautelare, il Pretore ha disposto un contributo di mantenimento a favore dell'attore, decreto poi impugnato davanti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello.\nD. Nel frattempo, il 29 agosto 2005, innanzi al Pretore, CO 1 ha riconosciuto A__________ quale proprio figlio. Il primo giudice, dato atto della competenza dell'autorità tutoria a pronunciarsi sulle relazioni personali tra padre e figlio, con ordinanza 18 giugno 2008 ha deciso sulle prove notificate all'udienza 22 agosto 2005 e con i complementi istruttori del 16 novembre 2006, del 13 maggio 2007 e del 21 giugno 2007.\nA fronte del silenzio delle parti, con ordinanza 6 agosto 2013 il Pretore ha verificato l'effettiva esistenza di un interesse attuale alla prosecuzione dell'azione. Il 13 gennaio 2014 ha poi sospeso la causa in attesa di accertamenti in atto davanti all'autorità tutoria, per infine riattivarla il 20 giugno 2014. Il 1° dicembre 2016 il primo giudice ha escluso l'ipotesi di un accordo sul contributo alimentare dovuto al minore.\nE. Con istanza 21 giugno 2017 CO 1 ha chiesto al Pretore di disporre l'attrazione presso di lui, quale autorità giudiziaria, di tutte le controversie pendenti tra le parti - incluse quindi quelle trattate da ARP __________ - in applicazione dell'art. 298b cpv. 3 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Con scritto 28 giugno 2017 ARP __________ ha aderito all'attrazione di competenza da parte del Pretore. RE 1 ha invece avversato l'istanza con osservazioni 17 luglio 2017, evidenziando di nemmeno essere parte alla vertenza trattata dal Pretore e limitata ai soli aspetti economici, ovvero il mantenimento del figlio. Il 10 agosto 2017 A__________, tramite il curatore di rappresentanza per la causa di mantenimento, avv. __________ H__________, si è rimesso al giudizio del Pretore: in caso di accoglimento dell'istanza, egli ha nondimeno chiesto di mantenere disgiunti i singoli procedimenti e di estendere il suo mandato di curatela di rappresentanza anche alle altre questioni.\nF. Con ordinanza 11 settembre 2017 il Pretore ha esteso la propria competenza alla disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________ (dispositivo n. 1). Ha quindi invitato ARP __________ a estendere anche a queste materie il mandato di curatela di rappresentanza conferito all'avv. __________ H__________ (dispositivo n. 2) e a trasmettergli l'intero incarto (dispositivo n. 3). Ha infine fissato alle parti 30 giorni per formulare le loro domande di giudizio riferite a relazioni personali, custodia e autorità parentale (dispositivo n. 4).\nG. Con reclamo 27 settembre 2017 RE 1 impugna la decisione 11 settembre 2017 e ne chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento.\nNel frattempo, con ordinanza 28 settembre 2017, il Pretore ha sospeso il termine di cui alla decisione impugnata.\nIl reclamo non è stato notificato alle controparti. Con scritti 9 novembre 2017 e 30 gennaio 2018 CO 1 ha evidenziato la necessità di una celere evasione del reclamo.\nH. Con ordinanza 1° febbraio 2018 il Pretore ha formalmente iscritto la madre nel ruolo di parte attrice - con il patrocinio PA 1 - in seno al procedimento di paternità e di mantenimento di cui non era parte. Egli ha inoltre rinviato la fissazione del termine impartito l'11 settembre 2017, già sospeso il 28 settembre 2017, a dopo la comunicazione dell'esito della procedura di reclamo.\nConsiderando"}