La domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.