La reclamante si duole del fatto che il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio perché mancava il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria. Il primo giudice doveva – a suo dire – sollecitarne la produzione in virtù del principio inquisitorio limitato valido nella procedura di gratuito patrocinio e in virtù del fatto che dal 31 maggio non era più assistita legalmente (reclamo, n. 9). Ma invano. Come detto, spetta al richiedente allegare e dimostrare, per quanto ragionevolmente esigibile, la propria indigenza.