Ciò detto, alla stessa stregua del patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito dell'incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice. Ora, la mera comunicazione del 31 maggio 2017 non adempie a questo presupposto in quanto tesa a sottoporre al Pretore aggiunto la revoca del mandato solo a posteriori, dando così per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal senso. A queste condizioni, la conclusione tratta dal Pretore aggiunto non è quindi criticabile.