L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 118). Sicché, in difetto della preventiva autorizzazione del giudice, nemmeno l'ipotesi di una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO) entrano in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). 5.1