2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). 5. In virtù del compito pubblico che svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv.