{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-65_2018-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131492&nX40_KEY=4710986&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0cfeca0b25cdf61d3585fcc9e34933ae"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2017.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.01.2018 13.2017.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego del gratuito patrocinio. Divieto di nova in sede di reclamo. Revoca dell'incarico all'aspirante gratuito patrocinatore. Indigenza da documentare"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:20:18", "Checksum": "544a45388bfdb60686e87dbadd2029fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.01.2018 13.2017.65\nRegesto:\nDiniego del gratuito patrocinio. Divieto di nova in sede di reclamo. Revoca dell'incarico all'aspirante gratuito patrocinatore. Indigenza da documentare\n\n\n6.2 La reclamante rileva invero anche che, ad ogni modo, il Pretore aggiunto doveva pronunciarsi sulla richiesta di esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8). Tuttavia, in difetto di un certificato municipale e della relativa documentazione a sostegno del preteso stato d'indigenza, nell'esito la domanda non poteva che essere respinta.\n7. Per tutto quanto si è detto (sopra, consid. 5 e 6), la decisione impugnata non è costitutiva né di un'errata applicazione del diritto né di accertamenti manifestamente errati dei fatti. La decisione impugnata resiste così alla critica con conseguente reiezione del reclamo.\n8. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò posto le spese processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando quindi il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.\nLa domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 16 giugno 2017 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}