{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-65_2018-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131492&nX40_KEY=4921640&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0cfeca0b25cdf61d3585fcc9e34933ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.01.2018 13.2017.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego del gratuito patrocinio. 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Come detto, spetta al richiedente allegare e dimostrare, per quanto ragionevolmente esigibile, la propria indigenza. Ora, la reclamante stessa ha precisato che il certificato municipale, rilasciato il 15 maggio 2017 (reclamo, n. 3), era “già in possesso del legale” (reclamo, n. 9), ma di non averlo “prodotto all'udienza del 18 maggio 2017 in quanto in quella sede è stata sottoscritta una transazione giudiziaria nelle more istruttorie e la procedura è stata sospesa” e lei “aveva dunque la possibilità di produrre il richiesto certificato municipale successivamente” (reclamo, n. 9). Questo nonostante nell'istanza 22 marzo 2017 avesse indicato che “il certificato municipale verrà prodotto non appena possibile” (istanza, pag. 4 n. 8), l'interessata avesse personalmente partecipato all'udienza del 18 maggio 2017 insieme al suo avvocato, e la transazione giudiziaria fosse stata comunque preceduta da una discussione (verbale, pag. 1). In siffatte circostanze la mancata produzione del citato certificato municipale deve unicamente ricondursi ad una scelta deliberata dell'interessata e del legale che allora l'assisteva, a cui non spettava certo al Pretore aggiunto porre rimedio. Non essendovi spazio per una responsabilità imputabile al primo giudice in forza dell'evocato principio inquisitorio limitato, la rimostranza qui sollevata sfiora i limiti del pretesto.\n6.2 La reclamante rileva invero anche che, ad ogni modo, il Pretore aggiunto doveva pronunciarsi sulla richiesta di esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8). Tuttavia, in difetto di un certificato municipale e della relativa documentazione a sostegno del preteso stato d'indigenza, nell'esito la domanda non poteva che essere respinta.\n7. Per tutto quanto si è detto (sopra, consid. 5 e 6), la decisione impugnata non è costitutiva né di un'errata applicazione del diritto né di accertamenti manifestamente errati dei fatti. La decisione impugnata resiste così alla critica con conseguente reiezione del reclamo.\n8. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò posto le spese processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando quindi il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.\nLa domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 16 giugno 2017 alla controparte):\n|\n|\n– ; – ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}