{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-65_2018-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131492&nX40_KEY=4921640&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0cfeca0b25cdf61d3585fcc9e34933ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.01.2018 13.2017.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego del gratuito patrocinio. 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Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).\n5. In virtù del compito pubblico che svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 118). Sicché, in difetto della preventiva autorizzazione del giudice, nemmeno l'ipotesi di una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO) entrano in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).\n5.1 Nel caso specifico il Pretore aggiunto ha negato la nomina dell'avv. C__________ a gratuito patrocinatore della reclamante, dopo avere preso atto dallo stesso legale che il 31 maggio 2017 il mandato affidatogli dalla cliente era cessato (decisione impugnata, pag. 1 nel mezzo). Dal canto suo la reclamante non contesta questa circostanza, confermando che “la revoca del mandato è stata comunicata il 31 maggio 2017” (reclamo, n. 8). Ciò detto, alla stessa stregua del patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito dell'incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice. Ora, la mera comunicazione del 31 maggio 2017 non adempie a questo presupposto in quanto tesa a sottoporre al Pretore aggiunto la revoca del mandato solo a posteriori, dando così per implicita e scontata una sua autorizzazione in tal senso. A queste condizioni, la conclusione tratta dal Pretore aggiunto non è quindi criticabile.\n6. È considerato indigente giusta l'art. 117 CPC (sopra, consid. 4) chi non è in grado di far fronte con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 117). L'esistenza di uno stato di indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 119 e nota 2839), secondo dottrina e giurisprudenza, spetta anzitutto al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). Dal canto suo il Tribunale federale ha finanche avuto modo di rilevare che non è nemmeno ammissibile che il richiedente esponga e documenti la sua situazione “a spizzico” poco per volta e unicamente in seguito ad una decisione negativa dell'autorità inferiore (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1)."}