{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-65_2018-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=131492&nX40_KEY=4921640&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0cfeca0b25cdf61d3585fcc9e34933ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.01.2018 13.2017.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego del gratuito patrocinio. 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SO.2017.324 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 marzo 2017 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 16 giugno 2017 di RE 1 contro la decisione 2 giugno 2017 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 22 marzo 2017;\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l'8 aprile 2016. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (21 marzo 2017). Con istanza 22 marzo 2017, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione della vita separata e del mantenimento per sé e per la figlia. Nel contempo, l'istante ha postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. C__________ a suo patrocinatore d'ufficio.\nB. All'udienza del 18 maggio 2017 le parti sono addivenute ad una transazione giudiziaria nelle more istruttorie, riservata ogni eccezione di fatto e di diritto. Omologato l'accordo, il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa, da riattivarsi a domanda di una delle parti.\nCon scritto 31 maggio 2017 l'avv. C__________ ha comunicato al Pretore aggiunto che “non patrocino più la signora RE 1 nella sopramezionata procedura” e ha chiesto di decidere la domanda di gratuito patrocinio.\nC. Con decisione 2 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile accogliere la domanda di gratuito patrocinio, a causa dell'avvenuta cessazione del mandato di rappresentanza e della mancata produzione agli atti di un certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria.\nD. Con reclamo 16 giugno 2017 RE 1, personalmente, impugna la predetta decisione e ne chiede la riforma nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di designare l'avv. C__________ quale suo patrocinatore d'ufficio fino al 31 maggio 2017. La reclamante postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede di giudizio.\nLa controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata è stata notificata per invio raccomandato all'avv. C__________, a cui è pervenuta il 6 giugno 2017. Per stessa ammissione della reclamante poi, questi l'avrebbe trasmessa a lei l'indomani, 7 giugno 2017, per e-mail. Rimesso alla posta venerdì 16 giugno 2017 il reclamo presentato personalmente da RE 1 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. La reclamante allega al gravame, per la prima volta, il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria rilasciatole il 15 maggio 2017 dall'autorità comunale di __________ (doc. B al reclamo), luogo di domicilio. Se non che, l'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121), seppur la questione resti dibattuta in dottrina con argomenti fondati sul principio inquisitorio limitato e su questioni di economia processuale (Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 50 segg. ad art. 119). In concreto, si spiegherà oltre (sotto, consid. 6) dei motivi per i quali quel certificato municipale non può considerarsi per rapporto alla decisione di prima istanza qui impugnata. Per contro, il documento prodotto va perlomeno dichiarato ammissibile sotto il profilo della richiesta di concessione del gratuito patrocinio, che la reclamante avanza in questa sede di giudizio.\n3. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\nIl Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio poiché la rappresentanza legale della richiedente a cura dell'avv. C__________ si era anzitempo interrotta, segnatamente il 31 maggio 2017, e poiché la richiedente non aveva presentato il relativo certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.\nDal canto suo la reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 118 CPC in quanto l'istanza includeva altresì l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8), l'avv. C__________ l'aveva comunque legalmente assistita tra il 21 marzo e il 31 maggio 2017 (reclamo, n. 8) e, infine, prima di emettere la sua decisione il giudice non aveva mai sollecitato la trasmissione del certificato municipale (reclamo, n. 9)."}