ad art. 156): dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156 CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente - dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156;