Lasciare poi intendere che la definizione “vantaggi economici” sia troppo generica e non sufficientemente comprensibile pare, a ben vedere, poco serio e finanche pretestuoso. Giova peraltro osservare che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi di prova notificati sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). La mera opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna. 7.